se la relazione sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 sia sostituibile
da un bilancio in forma abbreviata
Not.
Arrigo Roveda
10.01.2002
Può la relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale di cui all'art. 2446,
c.c., essere sostituita da un bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi
dell'articolo 2435 bis, c.c., (il quarto comma di tale norma prevede che se la
nota integrativa contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art.
2428, le società sono esonerate dalla relazione sulla gestione)?
Not. Adriano Pischetola
10.01.2002
Io al
riguardo ho maturato una opinione negativa.
Il primo comma
dell'art. 2446, c.c., stabilisce che gli amministratori devono sottoporre
all'assemblea una relazione della situazione patrimoniale della società con le
osservazioni del collegio sindacale.
La giurisprudenza e
la dottrina notarile (vedi il documento approvato dal Consiglio Notarile
di Milano in data 16.01.2001) hanno ritenuto possibile che in luogo
della situazione patrimoniale venga sottoposto all'assemblea altro
documento alternativamente valido (quale l'ultimo bilancio aggiornato
nei termini che sappiamo).
Ma se il bilancio
è in forma abbreviata e, quindi, mancante della relazione sulla gestione,
ritengo non eliminabile comunque una specifica relazione degli amministratori,
la quale, (come si legge negli Orientamenti del Tribunale di Milano, 1994) 'deve
possedere i requisiti di dettaglio, chiarezza e precisione necessari per
informare sulla reale situazione patrimoniale e sul risultato economico del
periodo di riferimento'.
In altre parole,
se alla situazione patrimoniale si vuole sopperire con il bilancio d'esercizio
e questo è in forma abbreviata, ritengo che maggior ragione per
un'adeguata informazione dei soci sulla reale situazione patrimoniale al
fine di addivenire ai provvedimenti ex art. 2446, c.c., sia essenziale la detta
relazione.
Ricordiamo
che la giurisprudenza (Trib.Torino 18.05.1991, in Le società, 1991, pag.
1402) ha ritenuto che la mancanza di uno o di tutti i predetti documenti,
ledendo il diritto dei soci alla compiuta informazione sulla situazione
patrimoniale e finanziaria della società, in funzione dell'informato e
ponderato esercizio del diritto di voto nell'assemblea convocata ex art.2446,
c.c., determina l'invalidità ex art. 2379, c.c., della successiva deliberazione.